SCADENZA ACCONTO TASSE:
Il consueto appuntamento con l’acconto autunnale relativo alle
imposte sui redditi (IRPEF) e l’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) decorre dal 1 Novembre. IL
30 Novembre è una data da non dimenticare, in quanto è l’ultimo
giorno utile per il versamento della seconda o unica rata
di acconto per IRPEF ed IRAP relative all’esercizio in corso. Il versamento del secondo acconto non è rateizzabile.
NORMA GENERALE: In via generale, sono obbligati al versamento
dell’acconto IRPEF ed IRAP tutti i contribuenti che hanno presentato
o comunque avrebbero dovuto presentare la Dichiarazione dei Redditi
per il periodo d’imposta precedente e che
hanno indicato un debito d’imposta superiore
a Euro 51,65 per IRPEF ed IRAP.
CHI E’ ESONERATO DAL VERSAMENTO
: Sono esonerati dall’obbligo di
versamento dell’acconto i contribuenti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per
inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);
nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi
(ad es. per cessata attività);
non hanno presentato la Dichiarazione dei Redditi per
l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con
solo la certificazione unica Cud);
nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi
imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già
subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es.
quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);
hanno la certezza di non essere soggetti nella
dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni,
crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;
hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla
fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali,
interessi sui BOT o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di
Incaricato alle Vendite a Domicilio);
hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle
imposte sui redditi;
non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei
redditi in quanto esonerati, perché ad esempio:
- lavoratori dipendenti o pensionati con un solo reddito percepito da un unico
datore di lavoro o ente, senza oneri deducibili o detraibili da far valere;
- lavoratori dipendenti con redditi percepiti da più datori di lavoro
conguagliati dall’ultimo datore di lavoro e, ovviamente, senza oneri deducibili
o detraibili;
- possessori di redditi di lavoro dipendente come nei precedenti casi e di
abitazione principale il cui reddito fondiario è stato completamente abbattuto
dalla specifica deduzione.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO
DELL’ACCONTO IRPEF: La quota di acconto ai
fini Irpef è del 99%.
Pertanto l’acconto complessivo è pari al 99% dell’imposta dovuta per
l’esercizio precedente. La base di calcolo è costituita dall’imposta del periodo
precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta ed elle ritenute
d’acconto spettanti. Il totale di quanto dovuto a titolo di acconto d’imposta
deve essere versato: in un’unica soluzione, entro il mese di novembre, se
l’importo dovuto (cioè il 99% dell’imposta relativa all’anno precedente) non è
superiore a Euro 257,00: ciò perché la legge stabilisce che il versamento deve
essere effettuato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla
scadenza della prima rata non superi Euro 103,00 (Euro 257 x 40% = Euro 103,00);
in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a
Euro 257,00, di cui:
- la prima rata entro il termine previsto per il versamento dell’imposta a saldo
per il periodo d’imposta precedente, nella misura del 40%;
- la seconda rata nel mese di novembre dell’anno a cui si riferisce l’acconto,
nella restante misura del 60%).
N.B.: I contribuenti che hanno usufruito della possibilità di
versare le imposte a saldo e la prima rata di acconto
entro il 20 Luglio, hanno pagato le somme dovute con una
maggiorazione pari allo 0,40%; maggiorazione che in sede di
versamento non era evidenziata separatamente. Per determinare
l’importo della seconda rata, questi contribuenti dovranno sottrarre
dagli importi da pagare la prima rata di acconto, scorporata dello
0,40%.
CALCOLO DEGLI ACCONTI PER L’IRPEF: I righi delle varie
dichiarazioni dei redditi cui far riferimento per il
calcolo degli acconti dovuti ai fini IRPEF sono indicati
nel prospetto che segue.
| RIGO RN 31
|
ACCONTO IRPEF
|
| Non superiore a Euro 51,65
| Non Dovuto |
| Superiore a Euro 51,65 ma non a 257,52
| Versamento in unica soluzione al 30 Novembre |
| Superiore a Euro 257,52
| Versamento in due rate pari al:
39,6% di rigo RN31 entro il 16 Giugno
59,4% di rigo RN34 entro il 30 Novembre
|
RICALCOLO DELL’ACCONTO IN BASE AL REDDITO PRESUNTO: L’art. 2
della Legge 23.03.1977, n. 97 consente al contribuente di
commisurare l’acconto sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno
in corso, sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e
ritenute d’acconto. In sostanza, per ricalcolare l’acconto
d’imposta, si deve considerare la situazione reddituale dell’intero
anno e ciò non solo in ordine ai proventi o ricavi, ma anche ai
maggiori oneri deducibili o detraibili, detrazioni e crediti
d’imposta, a costi e spese di rilevante importo sostenuti
nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, a componenti
reddituali soggetti a tassazione sostitutiva. Il contribuente che
ritiene di conseguire un reddito inferiore a quello
dell’anno precedente, può evitare di versare a titolo d’acconto
un’imposta in eccedenza e di trovarsi, pertanto, in una posizione
creditoria. Il calcolo del minor acconto deve, però,
essere effettuato con molta cura, per evitare di incorrere nella
sanzione del 30% (più gli interessi di mora) applicata nel caso di
versamento insufficiente.
ACCONTO DI NOVEMBRE E COMPENSAZIONE:
La compensazione tra crediti e debiti è ammessa sia per i
soggetti con Partita che quelli senza Partita IVA. Pertanto i
contribuenti possono compensare i crediti IRPEF, IRAP e IVA,
risultanti dalla dichiarazione unificata relativa all’anno
precedente, nonché i crediti contributivi ammessi a compensazione
con l’IRPEF dovuta in acconto. E’ consentito ripartire liberamente
le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente intende utilizzare in
compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via
prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
La compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva. Le compensazioni dovranno essere esposte nel modello di
pagamento F24.
ACCONTO DELL’IRAP :
La quota di acconto
ai fini Irap è del
99%.
L’acconto IRAP dovuto va determinato e versato con le modalità e nei termini
previsti per le imposte sui redditi (art. 30, D.Lgs. 446/1997).
Pertanto, il contribuente dovrà calcolare l’acconto nella misura del
99% del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione relativa al
periodo d’imposta precedente ed effettuare il versamento dello
stesso in due rate:
la prima, dovuta nel termine dei
versamenti a saldo della dichiarazione per l’anno precedente, nella misura del
40% dell’acconto e se superiore a Euro 103,00;
la seconda, che scade nel mese
di novembre dell’anno a cui l’acconto si riferisce, è pari al 60%
dell’acconto complessivo dovuto; è, invece, pari all’acconto complessivo, se
l’importo della prima rata non ha superato Euro 103,00.
La base di calcolo dell’acconto IRAP deve essere desunta dai seguenti righi
dei vari quadri IQ della dichiarazione IRAP:
Mod. UNICO - Persone
Fisiche: rigo IQ90;
Mod. UNICO - Società di Persone ed equiparate: rigo
IQ90.
REGIME DEI MINIMI :
i soggetti che hanno adottato il regime dei minimi a decorrere dall'anno in corso sono tenuti alla determinazione dell'acconto Irpef senza considerare l'adesione al regime dei minimi. Tali soggetti dovranno effettuare il versamento dell'acconto Irpef in relazione alle regole per tale tributo non tenendo conto della nuova assoggettabilità alla imposta sostitutiva del 20%. Tale acconto Irpef sarà detratto dal versamento a saldo dell'imposta sostitutiva. L'unica modalità di determinazione dell'acconto dovuto per l'anno di accesso al regime è il metodo storico con esclusione della possibilità di utilizzare il metodo previsionale. Tali soggetti sono esonerati al versamento in acconto Irap in quanto tale tributo non è dovuto ai fini del regime dei minimi.
I soggetti che che hanno adottato il regime dei minimi con decorrenza dal precedente anno sono tenuti al versamento dell'acconto dell'acconto dell'imposta sostitutiva risultante dal quadro CM. Per calcolare l'ammontare dell'acconto dovuto con il metodo storico si deve far riferimento a quanto esposto a rigo CM15 Imposta a Debito.
MODALITÀ DI VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO : Il versamento della
seconda (o unica) rata di acconto deve essere effettuato nel periodo
compreso fra il 1'Novembre e il 30 Novembre. In particolare, i
contribuenti non titolari di Partita IVA possono eseguire
il versamento dell’acconto utilizzando il modello cartaceo F24, presso
qualsiasi banca o
qualsiasi agenzia postale. I contribuenti titolari di partita iva devono obbligatoriamente effettuare
il pagamento a mezzo del sistema telematico On Line tramite Entratel, Fisco On Line o Remote Banking.
Il nuovo versamento F24 On Line per i contribuenti possessori di
partita Iva è entrato in vigore, obbligatoriamente, con decorrenza dal 01 Gennaio 2007.
I codici tributo da utilizzare
sono i seguenti:
4034 - IRPEF acconto - seconda rata o acconto in unica
soluzione;
3813 - IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica
soluzione;
1799 - Acconto Imposta sostitutiva Minimi.
Il secondo acconto delle tasse di Novembre non è rateizzabile e deve essere effettuato in unico versamento.
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO: In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, può versare:
entro 30 giorni (cioè entro il prossimo 30 dicembre) l’imposta
o la differenza non versata, la sanzione del 2,5% (cioè 1/12 del
30%) più gli interessi nella misura del 1% annuo con maturazione
giorno per giorno; entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno, l’imposta o la differenza non versata, la sanzione
del 3% (cioè 1/10 del 30%) più gli interessi nella misura del 1%
annuo con maturazione giorno per giorno.
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