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I contribuenti che omettono o pagano in ritardo l’acconto delle imposte in scadenza il 30 Novembre possono fruire del ravvedimento.
Chi esegue tardivamente il pagamento dei tributi dispone di due tipi
di ravvedimento: quello “breve” e quello “lungo”. Il ravvedimento
“breve” si esegue entro i 30 giorni successivi alla scadenza; mentre
quello “lungo” può essere effettuato entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale è commessa la violazione. Il contribuente che, ad esempio,
paga in ritardo l’acconto IRPEF di novembre può usufruire del
ravvedimento lungo fino al 30 Settembre successivo, termine di presentazione
del Modello Unico. In caso di ravvedimento spontaneo, oltre al tributo
dovuto, il contribuente deve pagare:
la sanzione del 3% (1/10 del 30%) in caso di
ravvedimento “breve”, cioè con il versamento entro 30 giorni dalla
scadenza;
la sanzione del 3,75% (1/8 del 30%) in caso di ravvedimento
“lungo”, cioè con il versamento entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è
commessa la violazione.
l’interesse del 2,5%
calcolato dal giorno successivo a
quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso;
Le somme dovute, gli interessi del 1% annuo e le sanzioni si
versano con lo stesso modello F24. Gli interessi e le sanzioni
vanno pagati usando l’apposito codice.
RAVVEDIMENTO VALIDO SE I PAGAMENTI SONO FATTI NEI TERMINI: Per
fruire del ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta deve
essere eseguito contestualmente al tributo o alla differenza, se
dovuti, nonché al pagamento degli interessi. Per pagamento
contestuale delle somme per tributi, sanzioni e interessi si deve
intendere che tutti i pagamenti, anche se fatti in giorni diversi,
vanno effettuati entro i termini.
PERDONO SOLO PER I TRIBUTI: Il ravvedimento, sia se “breve”, sia
se “lungo”, può riguardare solo i tributi; non è quindi possibile
regolarizzare versamenti omessi per contributi o premi, anche se per
i relativi versamenti si utilizza lo stesso modello F24 che si usa
per i tributi. Resta fermo che, senza ravvedimento “breve”, nei 30
giorni, o “lungo”, cioè entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la
violazione, è dovuta la sanzione del 30% sull’importo omesso.
DEFINIZIONE AGEVOLATA SENZA IL PERDONO SPONTANEO: In mancanza di
ravvedimento sarà comunque l’amministrazione finanziaria, in sede di
liquidazione della dichiarazione, a comunicare, con i cosiddetti
“avvisi bonari”, gli importi da pagare, con sanzioni e interessi.
Per le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA è
prevista una specifica modalità di definizione agevolata delle
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi
risultanti dalle dichiarazioni, anche a seguito dei controlli
automatici e formali delle stesse. In particolare, la sanzione è
ridotta:
a un terzo (e quindi al 10%) nel caso in cui le somme dovute
siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’esito della liquidazione automatica effettuata a norma degli
articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54- bis del D.P.R. 633/72;
a due terzi (e quindi al 20%) nei casi in cui le somme dovute
siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato a
norma dell’articolo 36- ter del D.P.R. 600/73. |
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