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RAVVEDIMENTO ACCONTO TASSE

I contribuenti che omettono o pagano in ritardo l’acconto delle imposte in scadenza il 30 Novembre possono fruire del ravvedimento. Chi esegue tardivamente il pagamento dei tributi dispone di due tipi di ravvedimento: quello “breve” e quello “lungo”. Il ravvedimento “breve” si esegue entro i 30 giorni successivi alla scadenza; mentre quello “lungo” può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Il contribuente che, ad esempio, paga in ritardo l’acconto IRPEF di novembre può usufruire del ravvedimento lungo fino al 30 Settembre successivo, termine di presentazione del Modello Unico. In caso di ravvedimento spontaneo, oltre al tributo dovuto, il contribuente deve pagare:

  • la sanzione del 3% (1/10 del 30%) in caso di ravvedimento “breve”, cioè con il versamento entro 30 giorni dalla scadenza;

  • la sanzione del 3,75% (1/8 del 30%) in caso di ravvedimento “lungo”, cioè con il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è commessa la violazione.

  • l’interesse del 2,5% calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso;
    Le somme dovute, gli interessi del 1% annuo e le sanzioni si versano con lo stesso modello F24. Gli interessi e le sanzioni vanno pagati usando l’apposito codice.

    RAVVEDIMENTO VALIDO SE I PAGAMENTI SONO FATTI NEI TERMINI: Per fruire del ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al tributo o alla differenza, se dovuti, nonché al pagamento degli interessi. Per pagamento contestuale delle somme per tributi, sanzioni e interessi si deve intendere che tutti i pagamenti, anche se fatti in giorni diversi, vanno effettuati entro i termini.

    PERDONO SOLO PER I TRIBUTI: Il ravvedimento, sia se “breve”, sia se “lungo”, può riguardare solo i tributi; non è quindi possibile regolarizzare versamenti omessi per contributi o premi, anche se per i relativi versamenti si utilizza lo stesso modello F24 che si usa per i tributi. Resta fermo che, senza ravvedimento “breve”, nei 30 giorni, o “lungo”, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, è dovuta la sanzione del 30% sull’importo omesso.

    DEFINIZIONE AGEVOLATA SENZA IL PERDONO SPONTANEO: In mancanza di ravvedimento sarà comunque l’amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione della dichiarazione, a comunicare, con i cosiddetti “avvisi bonari”, gli importi da pagare, con sanzioni e interessi. Per le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA è prevista una specifica modalità di definizione agevolata delle sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, anche a seguito dei controlli automatici e formali delle stesse. In particolare, la sanzione è ridotta:

  • a un terzo (e quindi al 10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata a norma degli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54- bis del D.P.R. 633/72;

  • a due terzi (e quindi al 20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato a norma dell’articolo 36- ter del D.P.R. 600/73.


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