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Di seguito analizziamo la correlazione tra l'instaurarsi di un
rapporto di Incaricato alle Vendite e di reddito di pensione.
Le pensioni possono rientrare in uno dei seguenti casi:
Pensione di Invalidita'.
Pensione di Anzianita'.
Pensione di Vecchiaia.
Pensione di Reversibilita'.
Pensione di Invalidita':
Presupposto per la concessione di una
pensione di invalidita' e' che, l'assicurato abbia una ridotta
capacita' lavorativa in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, tale invalidita' deve costituire una permanente
inabilita' a causa di infermita', o difetto fisico o mentale che
riduca l'attitudine a meno di un terzo. La pensione di invalidita'
non e' reversibile, la stessa viene assegnata per un periodo di
tre anni e rinnovabile, dopo tre rinnovi l'assegno per
l'invalidita' viene confermato automaticamente. L'importo
dell'assegno tiene conto dei contributi versati e qualora tale
importo risultasse inferiore al minimo, lo stesso viene integrato
di una somma che consente di raggiungere l'importo della pensione
sociale e comunque lo stesso, non puo' essere superiore al
trattamento minimo di pensione. Il diritto all'integrazione matura
nel caso in cui il soggetto non abbia redditi propri imponibili ad
IRPEF pari a due volte la pensione sociale. Nel caso di coniuge,
il reddito complessivo accumulato con quello del coniuge , non
deve essere superiore a tre volte della pensione sociale. Al
raggiungimento del 60' anno di eta', o 55' se donna, l'assegno di
invalidita' viene trasformato in pensione di vecchiaia. Ne
consegue che il possesso di reddito superiore a quanto sopra
detto, comporta la perdita della integrazione al minimo, ma non
della pensione medesima. Le pensioni di invalidita' liquidate
prima dell'entrata in vigore della legge 222/84, che si fondava
sulla capacita' di guadagno e non di lavoro dell'assicurato, il DL
463/83 convertito nella legge 638/83, pone una presunzione
assoluta di riacquisto della capacita' di guadagno in presenza di
godimento, in determinati redditi derivanti esclusivamente da
attivita' lavorativa sia essa autonoma o subordinata o di tipo
professionale. Infatti l'Art. 8 DL 463/83 stabilisce che, la
pensione di invalidita' non e' attribuita e se attribuita, ne
resta sospesa la corresponsione nel caso in cui il pensionato di
eta' inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia, sia
percettore di reddito da lavoro dipendente o di reddito di lavoro
autonomo o d'impresa, o professionale, per un importo annuo lordo,
al netto dei contributi superiore a tre volte l'ammontare del
trattamento minimo del fondo pensione dei lavoratori
dipendenti.Quindi nella disamina delle problematiche bisogna tener
conto di due aspetti fondamentali:
1) fare riferimento alla pensione sociale ai fini della
acquisizione del diritto alla integrazione al minimo;
2) fare riferimento alla pensione minima del fondo pensione
lavoratori dipendenti, per quanto attiene la sospensione totale
della pensione di invalidita';
In ogni caso tali limitazioni cessano di avere operativita' con il
raggiungimento della eta' minima per aver diritto alla pensione di
vecchiaia.
Pensione di Anzianita': La pensione di anzianita' e' incompatibile
con la percezione di retribuzione derivante da lavoro subordinato.
La pensione di anzianita' e' invece totalmente cumulabile nel caso
di prestazione di lavoro autonomo o professionale ed anche di
presenza di lavoro dipendente purche' la stessa sia prestata in
qualita' di addebito a servizi domestici, salariati fissi e
braccianti agricoli ovvero di lavoro subordinato purche' prestato
all'estero.
Pensione di Vecchiaia:L'eta' minima per il diritto alla percezione
della pensione di vecchiaia e' di 65 anni per gli uomini e 60 per
le donne, che abbiano una contribuzione minima di 15 anni, ovvero
di 780 contributi settimanali, il limite di 15 anni e' ridotto a
10 per alcune categorie ad esempio i ciechi. Non esistono
limitazioni per questo tipo di pensione, in quanto la stessa e' il
risultato di un diritto acquisito in virtu' dei contributi versati
e quindi dell'instaurato rapporto assicurativo. Fa eccezione
l'eventuale integrazione al minimo che, in presenza di redditi
imponibili a IRPEF per un importo superiore a due volte
l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori
dipendenti, viene a ceassare, o se erogato viene sospeso.
Pensione di Reversibilita': La pensione si divide in pensione di
reversibilita' vera e propria, e pensione indiretta. La pensione
di reversibilita' o indiretta si trasmette indipendentemente dalla
accettazione ereditaria. Il diritto alla pensione di
reversibilita' e' prevista per i seguenti superstiti:
- il coniuge (indipendentemente se uomo o donna),
- gli orfani con meno di 18 anni o comunque con eta' compresa tra
18 e 26, nel caso in cui frequentino una scuola media
professionale o un corso di laurea,
- gli orfani inabili qualunque sia l'eta',
- i genitori di eta' superiore a 65 anni che non siano titolari di
pensioni a carico INPS, o di assegni vitalizi di natura
assistenziale (ciechi civili, sordomuti etc.) viveva a carico del
deceduto.
La pensione di reversibilita' viene revocata:
- quando il coniuge contragga matrimonio (in tal caso ha diritto
ad una uscita pari a due annualita'),
- quando i figli compiono il 18' anno di eta', tenendo conto
dell'eventuale diritto alle elevazioni dei limiti di eta',
- quando i figli studenti prestano attivita' lavorative
retribuite,
- se i genitori acquisiscono successivamente alla morte del dante
causa, una pensione con decorrenza pari o anteriore alla pensione
di reversibilita'. |
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