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Il Call Center Automatico 199.24.24.90 è gestito dalla Consult di
Montecatini Terme. Il costo della telefonata è di 13 centesimi di euro al minuto Iva Compresa.
E' possibile ricevere informazioni a mezzo del centralino automatico con richiesta tramite menù a digitazione numerica.
Sono disponibili le seguenti informazioni per il
corretto inquadramento della figura dell'Incaricato alle Vendite a
Domicilio, Procacciatore di Affari e Agente di Commercio:
1.- LA FIGURA DEL VENDITORE
1.1.- INCARICATO ALLE VENDITE
1.2.- PROCACCIATORE DI AFFARI
1.3.- AGENTE DI COMMERCIO
2.- PER SAPERE CHI PUO’ SVOLGERE L’ATTIVITA’
2.1.- CHI NON HA REDDITO
2.2.- COMMERCIANTI
2.3.- ARTIGIANI
2.4.- PROFESSIONISTI
2.5.- DIPENDENTI PRIVATI
2.6.- DIPENDENTI PUBBLICI
3.- ISCRIZIONE IVA
4.- ISCRIZIONE INPS
5.- CASISTICA PENSIONATI
5.1.- PENSIONI DI INVALIDITA'
5.2.- PENSIONI DI PREVIDENZA
6.- DICHIARAZIONE DEI REDDITI
7.- SCADENZE FISCALI
7.1.- VERSAMENTO IVA 1'TRIMESTRE
7.2.- VERSAMENTO IVA 2'TRIMESTRE
7.3.- VERSAMENTO IVA 3'TRIMESTRE
7.4.- VERSAMENTO ACCONTO IVA
7.5.- VERSAMENTO IVA 4'TRIMESTRE
7.6.- DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
7.7.- SPESE DETRAIBILI
8.- SERVIZIO CONTABILITA'
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1.1 INCARICATO ALLE VENDITE.
La figura dell’incaricato alle vendite a domicilio è riferita
all’attività diretta di vendita di prodotti a mezzo di dimostrazione
e party plan. Tale figura è utilizzata dalle aziende che operano
nella vendita diretta di prodotti al consumatore finale o
multilevel. All’incaricato alle vendite viene rilasciato,
dall’azienda committente, un tesserino di riconoscimento, che deve
essere esposto durante la fase della dimostrazione di vendita. I
compensi sono in percentuale alle vendite effettuate e rientrano
nella tipologia delle provvigioni.
L’attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere
definita occasionale o continuativa. L’attività si definisce
occasionale fino a 6410 euro lorde di provvigioni come conteplato
dalla Risoluzione Ministeriale n. 18 del 27 Gennaio 2006.
Quando viene superato questo parametro l’attività non può essere più
considerata occasionale ma continuativa.
Gli incaricati alle vendite a domicilio occasionali, per le
provvigioni percepite, emettono semplice ricevuta assoggettandola a
ritenuta d’imposta definitiva. In questa fase gli incaricati non
devono iscriversi all’Ufficio IVA.
Gli incaricati alle vendite a domicilio continuativi devono
iscriversi all'Agenzia delle Entrate (l’iscrizione è gratuita) ed
emettono fattura assoggettata a ritenuta d’imposta ed IVA.
Gli incaricati alle vendite, sia occasionali che continuativi, non
devono presentare la dichiarazione dei redditi per tale tipo di
reddito in quanto le provvigioni sono assoggettate ad una ritenuta
d’imposta definitiva. L’inquadramento con l’azienda
committente è con lettera di incarico.
1.2 PROCACCIATORE DI AFFARI
La figura del procacciatore di affari è una figura intermedia che
viene utilizzata per quei soggetti che non hanno i requisiti per
essere inquadrati come agenti di commercio. Il procacciatore di
affari ha l’obbligo di dichiarare le provvigioni percepite nella
propria dichiarazione dei redditi, ha l’obbligo di iscriversi al Registro Imprese della Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti INPS con il pagamento della quota fissa annuale.
La figura di procacciatore di affari
ha una limitazione relativamente alle detrazioni IVA e dei costi
sostenuti ed ha una maggiore tassazione. L’inquadramento con
l’azienda committente è con accordo commerciale privato.
1.3 AGENTE DI COMMERCIO
Per svolgere l’attività di agente di commercio è obbligatoria
l’iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di
Commercio. L’agente di commercio ha l’obbligo di dichiarare le
provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi ed ha
l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS con il
pagamento della quota fissa annuale. L’agente
di commercio ha una maggiore detrazione di costi ed iva.
L’inquadramento con l’azienda committente è con mandato di agenzia
che può essere monomandatario (con unica azienda) o plurimandatario
(con più aziende). L’agente di commercio è soggetto al versamento
dei contributi Enasarco, di cui il 50% a carico dell'agente e il
50% a carico della società committente. Al pagamento del contributo
trimestrale provvede direttamente l’azienda
committente.
Alcune Camere di Commercio hanno recepito la sentenza della Corte Europea
e permettono l'iscrizione al Registro Imprese senza avere l'iscrizione al
Ruolo Agenti.
2. PER SAPERE CHI PUO'SVOLGERE L'ATTIVITA'
Tutte le persone fisiche che non hanno pendenze penali possono
svolgere l’attività di incaricato alle vendite a domicilio sia in
forma occasionale che continuativa.
Possono svolgere tale attività i seguenti soggetti:
2.1 CHI NON HA REDDITO.
Tutti coloro che non sono in possesso di
nessun tipo di reddito e coloro che hanno solo il reddito
dell’abitazione principale possono svolgere l’attività di incaricato
alle vendite .
2.2 COMMERCIANTI.
Tutti coloro che svolgono un’attività commerciale
in proprio (tipo negoziante, imprenditore,
amministratore, etc.). Questi soggetti dovranno comunicare
all’Agenzia delle Entrate l’estenzione dell’attività di incaricato alle
vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni percepite non
cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi.
2.3 ARTIGIANI
Tutti coloro che svolgono un’attività artigianale in
proprio (tipo meccanico, falegname etc.).
Questi soggetti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’estenzione
dell’attività di incaricato alle vendite utilizzando il codice
46.19.02. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli
altri redditi.
2.4 PROFESSIONISTI.
Tutti coloro che svolgono un’attività
professionale di cui è prevista l’iscrizione o la non iscrizione
all’albo professionale. Questi soggetti dovranno comunicare
all’Agenzia delle Entrate l’estenzione dell’attività di incaricato alle
vendite utilizzando il codice 46.19.02. Le provvigioni percepite non
cumulano, fiscalmente, con gli altri redditi.
2.5 DIPENDENTI PRIVATI.
Tutti coloro che hanno un rapporto di
lavoro dipendente con aziende private purché l’attività sia svolta
al di fuori degli orari di lavoro privato. L’attività è sempre
compatibile. Le provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con
gli altri redditi.
2.6 DIPENDENTI PUBBLICI
Tutti coloro che hanno un rapporto di
lavoro dipendente con aziende pubbliche (Asl, Poste, Scuole,
Ministeri etc.) purché l’attività esercitata sia svolta al di fuori
degli orari di lavoro pubblico e sia compatibile con il contratto di
lavoro. Per i dipendenti pubblici si consiglia interpellare il
relativo ufficio del personale per chiedere se il proprio contratto
di lavoro consente la compatibilità con lo svolgimento dell’attività
di incaricato alle vendite a domicilio part-time occasionale. Le
provvigioni percepite non cumulano, fiscalmente, con gli altri
redditi.
3. ISCRIZIONE IVA
L’attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta
senza iscrizione all'Agenzia delle Entrate fino a 6410 euro lordi di
provvigioni pari a 5000 euro di provvigioni nette.
Superato questo parametro l’attività è definita continuativa e sussiste
l'obbligo dell’apertura della Partita IVA che è gratuita. Per la
corretta iscrizione deve essere utilizzato il codice 46.19.02 con
descrizione: Incaricato alle Vendite a Domicilio (Legge 173/2005).
Il Modello AA9 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data indicata come
inizio attività. Non è
consentito detrarre l' IVA per le spese sostenute. I
registri devono essere numerati ed intestati ma non è più
obbligatorio la vidimazione iniziale. I versamenti IVA sono
trimestrali e sono effettuati a mezzo del Mod.F24 con sistema on line o a mezzo di Intermediario abilitato.
4. ISCRIZIONE INPS
Gli incaricati alle vendite a domicilio sono soggetti all’iscrizione
alla Gestione Separata INPS di cui alla Legge 335 dell’ 8 Agosto 1995 obbligatoria al superamento dei 6410 euro di provvigioni
lorde pari a 5000 euro di provvigioni nette.
L’iscrizione dev’essere effettuata, tramite l'apposito modello, direttamente dal singolo incaricato presentandolo od
inviandolo a mezzo raccomandata, entro 30 giorni dall’inizio
dell’attività, alla sede Inps della propria zona.
La ritenuta INPS è calcolata sul 78% delle
provvigioni di cui 1/3 a carico dell’incaricato e 2/3 a carico
della ditta committente. L’incaricato può usufruire dell’aliquota
ridotta se ha già aperta una posizione previdenziale obbligatoria, ad es.
dipendente, commerciante, artigiano etc. Tali contributi, ad oggi,
non sono cumulabili con altre gestioni e pertanto segue una
contribuzione separata. La quota Inps di 1/3 a carico dell'incaricato è un onere deducibile nella
propria dichiarazione dei redditi nel quadro RP. Per tale
adempimento, le aziende committenti, inviano la certificazione dei
versamenti effettuati a ciascun incaricato nel mese di Marzo di ogni anno.
5.1. PENSIONE DI INVALIDITA'
Gli incaricati che percepiscono una pensione di invalidità,
svolgendo qualunque tipo di attività, possono incorrere nella revoca
di tale pensione, che può essere anche
retroattiva. Si consiglia un’attenta analisi della propria posizione interpellando l’ufficio che eroga la pensione o assegno di invalidità.
5.2 PENSIONE DI PREVIDENZA
Gli incaricati alle vendite che hanno una pensione di previdenza con
40 anni di anzianità o sociale possono svolgere l’attività di
incaricato alle vendite a domicilio in quanto tale tipo di reddito
non influisce nel cumulo del calcolo per l’eventuale riduzione della
pensione.
Per tutti gli altri casi lo svolgimento dell’attività di incaricato
alle vendite può comportare una riduzione della pensione che è pari,
al massimo, al 30% della differenza fra il totale della pensione e
la quota minima base. Pertanto tale riduzione è variabile da caso a
caso e si consiglia di interpellare l’ufficio che la eroga per valutare se e quanto viene eventualmente ridotta.
6.1 DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Gli incaricati alle vendite a domicilio non devono dichiarare le
provvigioni percepite nella propria dichiarazione dei redditi in
quanto sono assoggettate ad una ritenuta d’imposta definitiva alla
fonte come contemplato dall’Articolo 25/Bis 6’Comma
DPR600 del 73. L’esclusione totale di tali provvigioni dal cumulo
dei redditi e dalla dichiarazione è riportato nella Risoluzione
Ministeriale N. 180/E del 12 Luglio 95. Pertanto tali provvigioni
non cumulano con altri eventuali redditi percepiti. Le ritenute
operate sono versate direttamente dall’azienda committente in
qualità di sostituto d’imposta. L’azienda committente invia a ciascun incaricato la
certificazione delle ritenute versate nel mese di Marzo
di ogni anno. Sono escluse dalla dichiarazione dei redditi sia le provvigioni dirette che le provvigioni indirette, indipendentemente dall'ammontare totale. Inoltre tali provvigioni sono escluse dalla presentazione degli Studi di Settore e dall'assoggettamento IRAP. Gli incaricati alle vendite che sono in possesso della partita IVA non possono, per gli altri redditi percepiti, presentare il modello 730 ma devono presentare il modello Unico. Il modello 730 lo possono presentare esclusivamente gli IVD occasionali senza partita IVA. Indipendentemente dall'ammontare delle provvigioni percepite, l'incaricato alle vendite è sempre a carico fiscale del coniuge se non ha altri redditi soggetti a dichiarazione.
7. SCADENZE FISCALI
Le scadenze fiscali degli incaricati alle vendite sono le seguenti:
7.1 VERSAMENTO IVA 1'TRIMESTRE.
Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono
versare l’iva delle fatture di provvigioni emesse e datate nei mesi
di Gennaio Febbraio e Marzo. All’Importo da versare deve essere aggiunta la
percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale
pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo
6031 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 16 Maggio.
7.2 VERSAMENTO IVA 2'TRIMESTRE.
Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono
versare l’iva delle fatture di provvigioni emesse e datate nei mesi
di Aprile, Maggio e Giugno. All’Importo da versare deve essere aggiunta la
percentuale dell’1% relativa alla quota interessi trimestrali. Tale
pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo
6032 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 16 Agosto.
7.3 VERSAMENTO IVA 3'TRIMESTRE.
Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono
versare l’iva delle fatture di provvigioni emesse e datate nei mesi
di Luglio, Agosto e Settembre. All’Importo da versare deve essere
aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi
trimestrali. Tale pagamento deve essere effettuato con il Modello
F24 indicando il codice tributo 6033 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 16 Novembre.
7.4 VERSAMENTO ACCONTO IVA.
Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono
pagare l’acconto IVA a partire dal secondo anno di attività. Utilizzando il sistema storico l’importo da
versare è pari all’88% dell’importo IVA del 4’Trimestre dell’anno
precedente. L’importo minimo del versamento è di
103 euro. Il pagamento deve essere effettuato con il Modello F24 indicando il codice tributo 6035 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato entro il 27
Dicembre.
7.5 VERSAMENTO IVA 4'TRIMESTRE.
Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono
versare l’iva delle fatture di provvigioni emesse e datate nei mesi
di Ottobre, Novembre e Dicembre. All’Importo da versare deve essere
aggiunta la percentuale dell’1% relativa alla quota interessi
trimestrali. Tale pagamento deve essere effettuato con il Modello
F24 indicando il codice tributo 6099 con sistema on line o a mezzo intermediario abilitato (al netto
dell’eventuale acconto versato a Dicembre) entro il 16 Marzo.
7.6 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE.
Gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione IVA annuale in via autonoma, tranne nel caso in cui debbano presentare il Modello Unico per
altri redditi: in questo caso la dichiarazione IVA deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi. La dichiarazione IVA annuale autonoma deve essere presentata al Ministero delle Finanze esclusivamente con sistema telematico.
7.7 SPESE DETRAIBILI.
Gli incaricati alle vendite a domicilio non possono detrarre nessun tipo di spesa. Recenti verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza hanno contestato la configurazione delle provvigioni degli Incaricati alle Vendite quale reddito soggetto a ritenuta d'imposta definitiva, quando il contribuente ha detratto l'IVA sulle fatture di acquisto. Il contribuente non è più considerato come un semplice Incaricato alle vendite ma, tenendo conto delle fatture di acquisto detratte, come un'attività "organizzata" d'impresa: per questo motivo richiedono il Modello Unico.
8.1 SERVIZIO CONTABILITA'.
Lo Studio Consult offre il servizio di registrazione delle fatture
di provvigioni e della dichiarazione IVA annuale dei singoli
Incaricati alle vendite a costi convenzionati e minimi. Gli
adempimenti consistono in 3 versamenti IVA trimestrali e in una
dichiarazione IVA annuale con versamento IVA a saldo.
Per ulteriori informazioni sui costi e la gestione contabile è
possibile inviare una mail all’indirizzo info@studioconsult.it.
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